Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti

L’Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010,ha fornito un’importante ed innovativa precisazione in tema di cumulabilità della detrazione fiscale del 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici con altri incentivi riconosciuti per gli stessi interventi.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 è stato stabilito che la detrazione fiscale del 55%, riconosciuta ai fini Ires ed Irpef per interventi volti al risparmio energetico degli edifici, non è cumulabile con eventuali altri incentivi riconosciuti per gli stessi interventi dalla Comunità Europea, da Regioni o altri enti locali.
L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che, in base all’articolo 10, comma 2 del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, attuativo della norma istitutiva della detrazione del 55% (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), l’agevolazione fiscale era cumulabile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, per i medesimi interventi.
Successivamente, con la Circolare n. 36 del 31 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che eventuali contributi o incentivi, concessi dalle Regioni od Enti locali a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione del 55% in periodi precedenti, sarebbero assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera n bis) del Tuir.
A seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2006/32/CE, attuata con il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, “a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, …” (articolo 6, comma 3).
Le uniche eccezioni, previste dallo stesso articolo 6, comma 4, del D. Lgs. n. 115/2008, riguardano la possibilità di cumulo:

Ricordiamo infine che l’agevolazione del 55% non è nemmeno cumulabile:

Viceversa, ricorrendone i presupposti, alle spese sostenute per il risparmio energetico degli edifici possono essere applicate le aliquote Iva ridotte.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, il Decreto 26 gennaio 2010, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2010, ridefinisce i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ed i valori di trasmittanza termica, che devono essere rispettati per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste, rispettivamente, dai commi 344 e 345 della legge n. 296/2006.

Coordinating beneficiary: Provincia di Livorno - P.zza del Municipio 4, 57100 Livorno, Italy
P.IVA 80011010495 - Contract LACRE LIFE07 ENV/IT/000357

CMS TOKI, progetto grafico, realizzazione e sviluppo sito web Mamoka.